Art. 1
In vigore dal 4 nov 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1987-10-29;451#art-1