Art. 1

In vigore dal 26 ott 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono stati salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 153, e 27 giugno 1987, n. 241. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 ottobre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri FANFANI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1987-10-23;431#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo