Art. 1

In vigore dal 28 mar 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, è convertito in legge con la seguente modificazione: L'articolo 2 è soppresso. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio — Testo vigente | Portale Normativo