Art. 2

In vigore dal 26 mar 1987
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all' a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto nell'articolo 8 dell'accordo.
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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;110#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data. — Testo vigente | Portale Normativo