Art. 2
LEGGE 3 marzo 1987, n. 61
In vigore dal 20 mar 1987
Abrogazione di disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 6, terzo comma, 15, ultimo comma, 19, 23, terzo comma, 26, 27, 30, 32, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono abrogati.
Nota all':
Gli articoli e commi della legge n. 1084/1971, abrogati dal presente articolo, prevedevano, rispettivamente:
"Art. 6, terzo comma. - L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento alla data del 1 novembre 1967 e all'importo di due annualità delle indennità corrisposte nell'anno anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge".
"Art. 15, ultimo comma. - La pensione complessiva di cui alla presente legge è posta per intero a carico del Fondo, qualora non spetti la pensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti".
"Art. 19 (Pensionamento anticipato). - Gli iscritti che cessino dal prestare servizio in età compresa tra i 55 ed i 60 anni e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto alla pensione complessiva di cui all'art. 17 della presente legge, ridotta però alle seguenti misure percentuali di quella che, con la stessa anzianità di contribuzione al Fondo, sarebbe stata liquidata a 60 anni di età:
al 64 per cento con 55 anni di età compiuti;
al 69 per cento con 56 anni di età compiuti;
al 76 per cento con 57 anni di età compiuti;
all'83 per cento con 58 anni di età compiuti;
al 91 per cento con 59 anni di età compiuti.
In ogni caso la pensione complessiva non può essere mai di importo inferiore a quella che, con pari anzianità, è corrisposta o sarebbe corrisposta dall'assicurazione obbligatoria".
"Art. 23, terzo comma. - La pensione complementare prevista dal precedente comma non può essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nonchè quelle di cui all'art. 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903".
"Art. 26 (Indennità aggiuntiva). - Agli iscritti che conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, in aggiunta alla pensione stessa, un'indennità che è determinata nelle seguenti misure della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio:
a) ventisette trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio entro il 31 luglio 1968;
b) ventotto trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio dopo il 31 luglio 1968.
Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti aventi diritto alla pensione complessiva secondo le condizioni di cui all'art. 20, l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'art. 2122 del codice civile".
"Art. 27 (Indennità sostitutiva). - Agli iscritti che non conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, per ogni anno di servizio, una indennità che è pari a trenta trentesimi della retribuzione dell'ultimo mese di servizio calcolata a norma del precedente art. 10. Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Resta salvo il diritto dell'iscritto che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del Fondo alla pensione dell'assicurazione obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano.
Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti non aventi diritto alla pensione complessiva di cui all'art. 20, l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'art. 2122 del vigente codice civile.
La liquidazione della indennità è disposta, a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto".
"Art. 30 (Costituzione delle posizioni assicurative degli iscritti e dei pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti e copertura dei relativi oneri). - Per gli iscritti al Fondo nonchè per i beneficiari di pensioni a carico dello stesso sono dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i contributi base, integrativi e di adeguamento, necessari per la costituzione, in favore dei medesimi, delle posizioni assicurative, in relazione ai periodi di servizio prestato alle dipendenze delle aziende private del gas anteriormente al 1 novembre 1967 e riconosciuti utili agli effetti dell'iscrizione al Fondo stesso.
Le somme per la copertura degli oneri di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo, fino a concorrenza delle disponibilità patrimoniali esistenti alla data del 31 dicembre 1967, dedotte le somme necessarie per la costituzione della riserva prevista dall'art. 6 della presente legge.
Il residuo debito nei confronti dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, da evidenziare tra le passività del Fondo, sarà ammortizzato, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle aziende, commisurato al 3,90 per cento della retribuzione globale mensile e della 13ª mensilità percepite dagli iscritti.
La cessazione del contributo suppletivo di cui al precedente comma sarà deliberata dal comitato amministratore del fondo quando dal bilancio consuntivo della gestione risulti avvenuta l'estinzione del debito verso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti".
"Art. 32 (Riliquidazione delle pensioni). - Tutte le pensioni in corso di pagamento alla data del 1 novembre 1967, già erogate a norma della legge 1 luglio 1955, n. 638, e successive modifiche, sono riliquidate e corrisposte secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le nuove misure di pensione non dovranno essere, comunque, inferiori a quelle in corso di pagamento alla data sopra precisata.
Coloro i quali abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel periodo compreso tra il 1 novembre 1967 e la data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, a domanda, alla pensione stessa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti risultano conseguiti".
"Art. 34 (Indennità a carico dell'azienda). - In casa di cessazione dal servizio gli iscritti al Fondo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas, anteriormente al 1 gennaio 1927, se operai, ed al 1 gennaio 1928, se impiegati, non riconosciuto utile ai sensi del precedente articolo, ad una indennità nella seguente misura:
a) giorni 30 di retribuzione globale, se con anzianità di servizio fino al 15° anno compiuto;
b) giorni 40 di retribuzione globale, se con anzianità di servizio oltre il 15° anno compiuto.
L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta direttamente dall'azienda a proprio carico ed è commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di morte dell'iscritto, l'indennità di cui al presente articolo è devoluta agli eventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 del codice civile".
"Art. 35 (Regolarizzazione differenza contributi dal 1 novembre 1967 alla data di entrata in vigore della legge).
- Per il periodo che va dal 1 novembre 1967 alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono autorizzate a detrarre dall'importo dei contributi accantonati, ai sensi dell'accordo concluso in data 15 dicembre 1967, le somme corrisposte agli aventi diritto per conto del Fondo integrativo o del cessato Fondo sostitutivo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, nei casi e con i limiti stabiliti dal predetto accordo.
Il versamento della differenza a saldo risultante dal conguaglio fra i contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e quelli dovuti al Fondo integrativo dal 1 novembre 1967 e con le somme corrisposte ai sensi del comma precedente, deve essere effettuato dalle aziende entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la maggiorazione, sulle somme dovute, degli interessi calcolati al saggio del 5 per cento annuo, a partire dal 31° giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore della legge stessa".
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