Art. 2

In vigore dal 26 mar 1987
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;109#art-2

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