Convenzione
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
In vigore dal 26 mar 1987
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente, la nave.
3, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o al un organismo internazionale di esercizio.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano agli utili realizzati dal consorzio comune norvegese, danese e svedese di trasporto aereo "Scandinavian Airlines System (SAS)" ma limitatamente alla parte di utili, realizzati in tal modo dalla "Det norske Lustfartsselskap A/S (DNL), socio norvegese della "Scandinavian Airlines System (SAS), proporzionale alla quota di partecipazione in detta organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-8