Art. 3

In vigore dal 26 mar 1987
1. Restano ferme le disposizioni contenute nello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 17 febbraio 1971, n. 250.
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la — Testo vigente | Portale Normativo