Art. 4
LEGGE 28 febbraio 1987, n. 56
In vigore dal 30 gen 2003
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1987-02-28;56#art-4