Art. 5

LEGGE 26 febbraio 1987, n. 49

In vigore dal 29 ago 2014
(Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri) 1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonchè tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo. 2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge. 3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purchè adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.
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LEGGE 26 febbraio 1987, n. 49 (Art. 5 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo