Art. 5
LEGGE 18 febbraio 1987, n. 34
In vigore dal 8 mar 1987
Revoca
1. La commutazione e le diminuzioni di pena applicate in base agli sono revocate se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.
2. Alla revoca provvede in ogni stato e grado il giudice competente per il giudizio ovvero il giudice degli incidenti di esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.
Nota all', comma 2:
Per il testo degli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale si veda la nota all', comma 2.
Storico versioni
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