Art. 1
LEGGE 30 dicembre 1986, n. 943
In vigore dal 2 set 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-30;943#art-1