Art. 5

In vigore dal 1 mar 2022
Presidente 1. Il presidente del CNEL è nominato al di fuori dei componenti di cui all' con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato. Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio ((, di cui all'articolo)) 7, comma 1, al fine di assicurare il completamento del programma di attività, il termine di scadenza del mandato di cui al presente comma è prorogato sino al termine della durata del Consiglio. 3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vice presidente più anziano per elezione o, in casi di pari anzianità elettorale, dal più anziano per età.
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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936#art-5

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