Art. 13
In vigore dal 20 gen 1987
Designazione di rappresentanti delle categorie produttive
e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale
1. Il CNEL designa componenti di organismi pubblici secondo quanto previsto dalle leggi che ad esso attribuiscono il relativo potere. Le suddette designazioni vengono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri ci al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea del CNEL adottata nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-30;936#art-13