Capo III
Art. 3
In vigore dal 1 gen 1987
1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 448 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. Continua ad applicarsi il comma 2 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987. A decorrere dall'anno 1988 si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
3. Il fondo di cui all' della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
4. È autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, il conferimento della somma di lire 500 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
5. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l' della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
6. È autorizzato l'apporto di lire 70 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 al fondo contributi interessi della Cassa pei il credito alle imprese artigiane.
7. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonché ad emettere obbligazioni su mercato interno, per la complessiva sommi di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
8. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 7, per capitale e interessi valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in lire 180 miliardi per il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.
9. Per consentire la prosecuzione degli interventi per il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all', primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata di lire 150 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988 in favore dell'industria cantieristica e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalità è altresì iscritto, nell'anno finanziario 1987, un ulteriore limite d'impegno di lire 60 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell' della richiamata legge n. 295 del 1985.
10. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell' della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato, per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.
11. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza di lire 650 miliardi nell'anno 1987 a fare ricorso alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) per la contrazione di mutui, nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno. Ferme restando le riserve a favore del Mezzogiorno, l'utilizzazione delle predette risorse e sottoposta al CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, all'effettuazione delle suddette operazioni secondo le seguenti quote:
a) IRI: lire 500 miliardi;
b) EFIM: lire 150 miliardi.
12. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 65 miliardi nel 1988 e nel 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
13. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.
14. In relazione alla scadenza delle quote capitali annuali di ammortamento del prestito obbligazionario emesso ai sensi del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, l'IRI è autorizzato, per pari importi, ad emettere nuovi prestiti obbligazionari della durata massima fino a 10 anni e con preammortamento fino a 5 anni. Il netto ricavo delle obbligazioni collocate è utilizzato dall'IRI per finanziamenti da destinare pro-quota alle stesse società beneficiarne del prestito obbligazionario emesso sulla base del citato decreto-legge n. 495 del 1981, come modificato dalla citata legge di conversione n. 617 del 1981.
15. L'onere degli interessi delle obbligazioni di cui al comma 14, valutato in lire 25 miliardi per il 1987, in lire 75 miliardi per il 1988 e in lire 125 miliardi per il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
16. L'emissione obbligazionaria di cui al comma 14 è subordinata alla presentazione al CIPI di una relazione consuntiva sull'andamento gestionale delle società beneficiarie, dei finanziamenti connessi al prestito obbligazionario emesso sulla base del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito con modificazioni dalla legge 4 novembre 1981 n. 617, nonché di un aggiornamento del piano di risanamento produttivo, economico e finanziario.
17. Per consentire la prosecuzione per primi sei mesi dell'anno 1987 del piano quinquennale 1985-1989 è assegnato all'ENEA il contributo di lire 350 miliardi con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari per i programmi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, di realizzazione dell'impianto PEC e dei connessi programmi sul ciclo del combustibile, anche da parte dell'appaltatore.
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