Art. 3

LEGGE 13 dicembre 1986, n. 874

In vigore dal 19 dic 1986
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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