Art. 3

LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

In vigore dal 21 dic 1986
1. La regione Friuli-Venezia Giulia al fine di intervenire a favore dei soggetti che intendano realizzare un idoneo adeguamento antisismico dei propri fabbricati, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, definisce le modalità e le procedure di agevolazione sulla base dei seguenti criteri: a) gli immobili siano compresi in zone classificate con S=12 o in comuni classificati disastrati ai sensi della vigente legislazione regionale; b) gli immobili siano lesionati da eventi sismici, anche qualora siano stati provvisoriamente riparati senza conseguire un efficace adeguamento antisismico; c) gli immobili, non lesionati da eventi sismici, risultino necessitare di un efficace adeguamento antisismico. 2. È riconosciuta priorità agli edifici pubblici ed a quelli ad uso pubblico. 3. Per gli interventi di cui al presente articolo, si continuano ad applicare le disposizioni in materia fiscale previste dal decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici. Nota all', comma 1: La legge n. 64/1974 reca provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Nota all', comma 3: Il D.L. n. 648/1976 reca interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.
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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879 (Art. 3 Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.) — Testo vigente | Portale Normativo