Art. 20

LEGGE 1 dicembre 1986, n. 870

In vigore dal 31 dic 1986
1. Il termine di cui all' del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anzichè alla data del 31 marzo 1987, come disposto dall', comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, è prorogato fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
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