Art. 1

In vigore dal 26 nov 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale e modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 novembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SIGNORILE, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale e modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo. — Testo vigente | Portale Normativo