Art. 1
In vigore dal 20 nov 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All':
al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali";
al comma 3, lettera b), le parole: "lettera d)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed f),".
All', al comma 1, sono soppresse le parole:
"indicati nel comma 1 dell'"; e le parole: "dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'".
L'articolo 3 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-11-17;759#art-1