Art. 4
LEGGE 30 ottobre 1986, n. 738
In vigore dal 21 nov 1986
1. Alle istituzioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e nella legge 19 gennaio 1942, n. 86.
2. È abrogato l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Nota all', comma 1:
- La legge n. 1636/1940 concerne disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia.
- La legge n. 86/1942 reca disposizioni concernenti le scuole non regie e gli esami di Stato di maturità e di abilitazione.
Nota all', comma 2:
Si trascrive il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 102/1978 (per il titolo v. nota all') che viene abrogato dalla presente legge:
"Art. 47. - Sono riconosciuti, a tutti gli effetti giuridici, i corsi di studio e di educazione permanente gestiti dai collegi del Mondo Unito, e i titoli di studio da essi rilasciati, che presentino il maggior grado di affinità nell'ambito dell'ordinamento scolastico italiano.
Al riconoscimento, che è subordinato al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, si procederà con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
Storico versioni
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