Art. 5

LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

In vigore dal 28 mar 1987
1. Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza , con esclusione degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro , sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980. 2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-10-28;730#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo