Art. 13

LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

In vigore dal 4 nov 1986
1. L' del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente: "1. Fermi restando, per i cassieri, e tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, la applicazione del sistema di controllo istituzionalmente previsto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorchè non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante. 2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti delegati di cui al comma 1, sono immediatamente comunicate agli organi di controllo mentre gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti. 3. Il presente articolo si applica, ove possibile, alle pregresse assegnazioni di fondi".
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