Art. 2

In vigore dal 19 ago 1986
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 agosto 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: ROGNONI AVVERTENZA: Il decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 2 luglio 1986. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 28 agosto 1986.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-08-09;488#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale. — Testo vigente | Portale Normativo