Art. 2
In vigore dal 19 ago 1986
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 agosto 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 2 luglio 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 28 agosto 1986.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-08-09;488#art-2