Art. 2

In vigore dal 14 ago 1986
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 agosto 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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urn:nir:stato:legge:1986-08-09;472#art-2

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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamita' nonche' finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata. — Testo vigente | Portale Normativo