Art. 2

In vigore dal 8 ago 1986
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 agosto 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl. — Testo vigente | Portale Normativo