Art. 1
In vigore dal 5 ago 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Il titolo è sostituito dal seguente: "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria".
All':
al comma 1, dopo le parole: "la revoca dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti:
"ai sensi dell' della legge suindicata".
All':
al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:";
al comma 7, le parole: "vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza" sono sostituite dalle seguenti: "vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale";
al comma 8, dopo le parole: "sono applicabili" è inserita la seguente: "anche";
al comma 10, dopo le parole: "società fiduciarie" sono inserite le seguenti: "e alle società fiduciarie e di revisione".
L'articolo 4 è soppresso.
L'articolo 5 è soppresso.
L'articolo 6 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-08-01;430#art-1