Art. 4

LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

In vigore dal 30 lug 1986
1. Nell' della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall' della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall' della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili". 2. Nell' della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall' della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall' della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma sesto è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali". Nota all': Il testo dell' della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), come sostituito dall' della legge n. 650/1979, poi modificato dall' della legge n. 979/1982 e dal presente articolo, è il seguente: " - L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dall'autorità designata dalla regione territorialmente competente ed è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge. Restano fermi i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione. L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili è rilasciata in conformità alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, in armonia con quelle della presente legge. L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili. Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorità marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'. Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali".
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