Art. 6

LEGGE 28 giugno 1986, n. 338

In vigore dal 25 lug 1986
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.000 milioni per il 1986, in lire 15.400 milioni per il 1987 ed in lire 22.815 milioni per il 1988 - ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 600 milioni per ciascun anno - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 giugno 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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