Art. 2
In vigore dal 11 giu 1986
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-06-06;250#art-2