Art. 2

LEGGE 25 marzo 1986, n. 85

In vigore dal 5 nov 2013
1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall', comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive. 3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco.
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LEGGE 25 marzo 1986, n. 85 (Art. 2 Norme in materia di armi per uso sportivo.) — Testo vigente | Portale Normativo