Art. 2
LEGGE 24 marzo 1986, n. 90
In vigore dal 23 apr 1986
1. Resta fermo e continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 831. Conseguentemente, l'importo dell'assegno concesso ai decorati di medaglia d'oro al valor militare per fatti di guerra, previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, spetta anche se la predetta decorazione è stata conferita per fatti compiuti in tempo di pace.
Note all':
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 831/1969 (Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia) e il seguente:
"Art. 5. - L'assegno straordinario previsto per i decorati di medaglia d'oro al valor militare e quello in favore dei loro congiunti spettano anche se la decorazione sia stata conferita per fatto compiuto in tempo di pace".
- L'importo dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare e fissato dall'art. 15 del D.P.R. n. 834/1981 (Definitive riordinamento delle pensioni di guerra) nella misura annua di L. 3.000.000.
Storico versioni
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