Art. 2

In vigore dal 2 mar 1986
1. La società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell', comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ha diritto a continuare l'attività dell'azienda conferita, alle stesse condizioni. Tale diritto sussiste anche in pendenza dell'iscrizione in albi, registri, ruoli o elenchi e nel trasferimento delle autorizzazioni, licenze, concessioni e simili già intestate al dante causa, purchè le relative domande siano presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La società di cui al precedente comma 1 subentra, senza soluzione di continuità, nella posizione del titolare dell'azienda conferita prevista dalle disposizioni sul lavoro, la previdenza e l'assistenza nei riguardi del personale dipendente e deve comunicare agli uffici competenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, che è subentrata a tale titolare. 3. I soggetti, già iscritti ai fini previdenziali e assistenziali in appositi albi o elenchi che siano divenuti soci della società di cui al precedente comma 1, devono darne comunicazione agli enti preposti alla tenuta degli stessi e conservano l'iscrizione, senza soluzione di continuità, purchè mantengano i requisiti previsti per l'iscrizione stessa ed effettuino la comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-02-28;45#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo