Art. 3

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 42

In vigore dal 15 mar 1986
(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A). 2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1986, è comprensiva della somma di lire 203.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma dell' della legge 23 aprile 1981, n. 164.
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