Art. 2
In vigore dal 5 feb 1986
Al punto 3) della lettera G) e al punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-01-31;14#art-2