Art. 2

In vigore dal 31 gen 1986
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477 e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-01-31;11#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo