Art. 2
In vigore dal 31 gen 1986
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477 e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 gennaio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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