Art. 2

LEGGE 24 gennaio 1986, n. 7

In vigore dal 25 gen 1986
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, non convertito in legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 gennaio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ZANONE, Ministro per l'ecologia Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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