Atto›Capo 5›Sez. I
Art. 364
In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese mantiene nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale. Essa non concede ai paesi terzi nessun altro vantaggio rispetto alla Comunità nella sua composizione attuale per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti.
Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantochè sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.
2. La Repubblica portoghese mantiene nei confronti dei paesi a commercio di stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82. Essa non concede ai paesi a commercio di stato nessun altro vantaggio rispetto ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82 per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti.
Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantochè sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti di tutti i paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82.
Qualsiasi modifica del regime d'importazione in Portogallo dei prodotti non liberalizzati dalla Comunità nei confronti dei paesi a commercio di stato si effettua conformemente alle norme e procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3420/83 e fatto salvo il primo comma.
La Repubblica portoghese non è tuttavia tenuta a reintrodurre nei confronti dei paesi a commercio di stato restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti liberalizzati nei confronti di questi paesi e che sono ancora sottoposti a restrizioni quantitative nei confronti di paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
3. Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese può mantenere, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti per i prodotti e gli importi indicati nell'allegato XXX a titolo di deroghe temporanee ai regimi comuni di liberalizzazione delle importazioni previsti dai regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3419/83, modificato dal regolamento (CEE) n. 453/84, a condizione che, per quanto riguarda i paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, queste restrizioni siano state notificate prima dell'adesione nel quadro di detto accordo.
Le importazioni di questi prodotti sono sottoposte interamente ai regimi comuni di liberalizzazione in vigore al 1 gennaio 1993. I contingenti sono aumentati progressivamente fino a questa data, conformemente al paragrafo 4.
4. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 3 è del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.
Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, durante il periodo di applicazione delle misure transitorie, le importazioni effettuate nel corso di due anni consecutivi siano inferiori al 90% dei contingenti annui aperti conformemente al paragrafo 3, la Repubblica portoghese abolisce le restrizioni quantitative in vigore.
5. La Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti indicati nel protocollo n. 23 che non sono liberalizzati dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi e per i quali essa mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, per gli importi e almeno fino alle date rispettivamente previsti in detto protocollo.
Qualsiasi modifica nel regime d'importazione in Portogallo dei prodotti di cui al primo comma è effettuata in conformità alle norme e procedure previste dai regolamenti (CEE) n. 288/82 e (CEE) n. 3420/83 e fatti salvi i paragrafi 1 e 2.
6. Per conformarsi agli obblighi che incombono alla Comunità a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nei confronti dei paesi a commercio di stato membri di tale accordo, la Repubblica portoghese estende, se del caso e nella misura necessaria, a detti paesi le misure di liberalizzazione che essa dovrà prendere nei confronti degli altri paesi terzi membri dell'accordo, tenendo tuttavia conto delle misure transitorie convenute.
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