ConvenzioneSez. III

Art. 52

In vigore dal 28 dic 1985
1. Se il venditore consegna le merci prima della data stabilita, l'acquirente ha facoltà di prenderle in consegna o di rifiutare tale consegna. 2. Se il venditore consegna una quantità superiore a quella prevista dal contratto, l'acquirente può accettare o rifiutare di prendere in consegna la quantità eccedente. Se l'acquirente accetta di prenderla in consegna tutta o in parte, deve pagarla secondo la tariffa del contratto.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-52

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Art. 52 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo