Convenzione
Art. 22
ALTRI REDDITI
In vigore dal 28 dic 1985
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti al paragrafo 2 dell' (Redditi immobiliari), nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;763#art-c-22