Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 28 dic 1985
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dalla prestazione di servizi personali a carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali servizi non siano prestati nell'altro Stato contraente e a) la persona fisica disponga abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o b) la persona fisica soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato. 2. L'espressione "servizi personali a carattere indipendente" comprende, pur senza esservi limitata, le attività di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;763#art-c-14

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PROFESSIONI INDIPENDENTI (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo