Art. 1
In vigore dal 8 dic 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, recante decorrenza dei termini per le comunicazioni da parte della "Monte Titoli S.p.a.", è convertito in legge con la seguente modificazione:
L' è sostituito dal seguente:
"Relativamente alle azioni conferite in custodia ed amministrazione accentrata presso la "Monte Titoli S.p.a.", i termini per le comunicazioni che la società stessa è tenuta ad effettuare ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, decorrono dall'11 giugno 1986; le comunicazioni di cui all'articolo 12 della stessa legge sono effettuate entro il 1 luglio 1986 con riferimento alle partecipazioni di cui la società risulti essere stata intestataria nel periodo compreso tra il 3 luglio 1985 ed il 10 giugno 1986. Restano fermi gli obblighi propri degli effettivi proprietari delle azioni medesime".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 dicembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-05;700#art-1