Art. 2
In vigore dal 27 dic 1985
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso.
Lo Stato italiano, facendo uso della facoltà prevista dall'articolo 3 dell'accordo e tenendo conto anche dei criteri per la valutazione della politicità del reato indicati nell'articolo 13 della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, rifiuterà l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell' della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 novembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-11-26;720#art-2