Art. 1
In vigore dal 8 nov 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo XXI della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;608#art-1