Art. 2

LEGGE 22 agosto 1985, n. 450

In vigore dal 12 set 1985
L'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e degli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non può essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Auronzo di Cadore, addì 22 agosto 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Nota all': La legge 16 aprile 1954, n. 202, reca: "Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile".
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LEGGE 22 agosto 1985, n. 450 (Art. 2 Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate.) — Testo vigente | Portale Normativo