Art. 1
In vigore dal 14 ago 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, concernente proroga del termine previsto dall', ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Dopo l', è aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - All'articolo 2, quinto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 agosto 1985.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-08-08;407#art-1