Art. 1

In vigore dal 14 ago 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, concernente proroga del termine previsto dall', ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: Dopo l', è aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. - All'articolo 2, quinto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 agosto 1985.
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