Art. 4
LEGGE 7 agosto 1985, n. 428
In vigore dal 5 set 1985
Istituzione della Direzione generale
dei servizi periferici del tesoro
È istituita la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Agli uffici della direzione generale sono preposti dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali ed è assegnato, prevalentemente, personale appartenente allo stesso ruolo.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:
a) il numero e i compiti degli uffici di cui al precedente primo comma, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento della direzione generale del Tesoro;
b) le direzioni provinciali, entro il limite massimo di venti, che debbono essere rette da dirigenti superiori;
c) i criteri di efficienza ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa delle direzioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle medesime in divisioni o circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;
d) le disposizioni di aggiornamento relative all'esercizio delle funzioni ispettive per i servizi periferici.
Le funzioni di studio e ricerca, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi di istituto degli uffici periferici e del sistema informativo sono svolte, nell'ambito della direzione generale, da dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro.
I quadri A, B ed E della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge.
I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.
Nota all', terzo comma:
Le funzioni di studio e ricerca sono annoverate tra i "compiti dei dirigenti", di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, concernente:
Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
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