Art. 2

In vigore dal 6 set 1985
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 5 del protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;436#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978. — Testo vigente | Portale Normativo