Art. 2
LEGGE 24 luglio 1985, n. 406
In vigore dal 2 lug 1988
Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.
Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento
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