Art. 1
LEGGE 27 giugno 1985, n. 332
In vigore dal 11 gen 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
Storico versioni
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