Art. 1

LEGGE 27 giugno 1985, n. 332

In vigore dal 11 gen 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
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